Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'istituzione dell'Autorità indipendente per la tutela delle persone private della libertà, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'Autorità deve essere di nomina parlamentare;

          b) l'Autorità deve avere diritto di accesso in tutti i luoghi ove una persona è limitata o privata della libertà;

          c) l'Autorità deve avere la possibilità di incontrare, senza che le siano posti ostacoli di qualsiasi tipo, ogni persona ristretta in istituti di pena, in istituti penali per minorenni, in ospedali psichiatrici giudiziari, in caserme e in commissariati di pubblica sicurezza, nonché nei

 

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centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.